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La polvere negli occhi
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Da alcuni mesi praticamente tutti gli organi di stampa (carta e video), nonché importanti Istituzioni (Min. Infrastrutture e ANIA) e, purtroppo, anche diverse Associazioni di Consumatori, si stanno sgolando per magnificare l'introduzione del cosiddetto "Indennizzo diretto", entrato in vigore dal 01.02.2007.
In particolare, il maggior polverone sollevato riguarda la asserita certezza di una maggiore celerità dei risarcimenti e la bufala che l'automobilista potrà fare tutto da solo, senza l'assistenza di professionisti del settore.
Preliminarmente bisogna fare chiarezza sulla principale novità della Legge in questione e cioè, come tutti dicono, che sia divenuto obbligatorio rivolgersi esclusivamente alla propria Assicurazione quando nell'incidente siano rimasti coinvolti solo veicoli italiani, vi siano solo danni materiali all'autovettura e/o agli oggetti al suo interno e che le lesioni riportate dal conducente siano contenute nel limite delle cosiddette "micropermanenti" (fino al 9%).
In realtà sorgono parecchi dubbi che ciò sia vero.
L'obbligo di rivolgersi alla propria Compagnia assicuratrice, infatti, è previsto solo nel caso in cui il danneggiato scelga di avvalersi della procedura del risarcimento diretto (art. 149 C.d.A.).
In caso contrario non avrebbe senso la prima parte dell'art.148 C.d.A., che non esclude la procedura "ordinaria" di risarcimento (cioè contro l'assicurazione del danneggiante), anche qualora siano presenti i requisiti per procedere a quella "diretta".
Non è vero che il passeggero lesionato debba rivolgersi per il risarcimento alla Compagnia del responsabile del sinistro.
L'art. 141 C.d.A., infatti, stabilisce che il trasportato "è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo (......) a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro".
Non è vero che con la procedura di risarcimento diretto la liquidazione del danno sarà più veloce; i tempi indicati nella nuova legge, infatti, sono identici non solo a quelli che erano previsti in precedenza con la compilazione del "modulo blu" (CID) (Art. 3, l. 39/77), ma anche a quelli indicati nell'art. 148 C.d.A. per la procedura di risarcimento ordinaria.
L'aspetto preoccupante della nuova Legge risiede nella possibilità per le Compagnie di imporre per contratto all'assicurato l'obbligo di rivolgersi, nei casi consentiti, alla propria assicurazione e doversi affidare alla sua "assistenza" per ottenere il risarcimento.
Sarebbe come obbligare un creditore ad avvalersi dell'assistenza del suo debitore per recuperare il credito.
In realtà l'unico scopo della procedura di risarcimento diretto sembrerebbe quello di consentire alle Assicurazioni di avere un controllo esclusivo sulle pretese degli assicurati danneggiati, in modo da "pilotarli" verso richieste il meno onerose possibili.
La nostra Associazione di volontariato, che da oltre 40 anni si occupa delle problematiche della circolazione stradale, si mette a disposizione, a titolo assolutamente gratuito, di chiunque necessiti di un buon paio di occhiali contro tanta polvere.
Fraternità della Strada (settore legale)
Avv. Maurizio Sprio
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