Il pacco bomba PDF Stampa E-mail
Scritto da Avv. Maurizio Sprio   
Martedì 25 Maggio 2010 20:38

CodiceIl pacco-regalo contenente il Codice delle Assicurazioni, graziosamente donato alle Compagnie Italiane nel febbraio 2006, sta diventando sempre meno gradito agli assicuratori.

 

Nelle iniziali intenzioni, infatti, il "pacco" (inteso nella duplice accezione di "confezione del regalo" e di "fregatura" per i danneggiati) doveva imporre all'assicurato, che avesse subito un sinistro rientrante nella previsione del c.d. "indennizzo diretto", di rivolgersi esclusivamente alla propria assicurazione e, per di più, senza avvalersi di assistenza legale. Per essere precisi non è che il Codice delle Assicurazioni vieti al danneggiato di farsi assistere da un avvocato, dice soltanto che, se proprio lo vuole, se lo deve pagare di tasca propria, con buona pace dell'uguaglianza tra i cittadini che se lo possono permettere o meno.

Potete ben immaginare con quanta solerzia un debitore (la Compagnia Assicuratrice) si prodighi per far avere al creditore (il danneggiato) il giusto risarcimento, in assenza, oltretutto, della fastidiosa presenza di un avvocato.

Per farsi un'idea della soddisfazione provata dagli utenti della strada per questo sistema di risarcimento, basta leggere il Bollettino ISVAP del 21.1.2009 il quale rivela che le sanzioni comminate nel 2008 alle Imprese assicuratrici per comportamenti scorretti ha raggiunto il record storico di quasi 40 milioni di Euro, con un aumento di più del 20% rispetto all'anno precedente.

A riequilibrare un po' la situazione ci sta pensando la giurisprudenza, con i Giudici di Pace che dichiarano illeggitimo sia l'obbligo di rivolgersi esclusivamente alla propria assicurazione che il mancato rimborso delle spese legali, ed il Legislatore che, resosi conto di dover rispettare le Direttive CEE, ha aggiunto al Codice delle Assicurazioni alcune integrazioni.

La più rilevante di tali integrazioni è quella apportata dal DPR 254/2006, in vigore dal 1.1.2007, che all'art. 9 recita: "L'impresa, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede,  fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta del risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l'eventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità ...".

Quanto sopra significa che se il danneggiato scopre che la propria assicurazione lo ha convinto ad accettare un risarcimento anche di poco inferiore al giusto, potrà sempre trascinarla in giudizio per farsi pagare, questa volta a titolo di responsabilità contrattuale, la differenza.

Insomma, quello che voleva essere un infiocchettato pacco-regalo si sta trasformando in un pacco-bomba pronto a scoppiare tra le mani di quegli assicuratori poco inclini a rinunciare a tutti quei pretesti utilizzati per negare o, nella migliore ipotesi, ridurre o ritardare i risarcimenti.