La Giornata
I nostri esperti
| Le verità nascoste |
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| Scritto da Avv. Maurizio Sprio |
| Martedì 01 Dicembre 2009 00:00 |
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Recentemente sia i giornali che le televisioni hanno dato molto risalto ad una sentenza del Giugno 2009 della Corte Costituzionale che, in materia assicurativa del "risarcimento diretto", ha eliminato l'obbligo di rivolgere la richiesta danni esclusivamente nei confronti della propria Compagnia assicuratrice, così come prevederebbero gli articoli 141 e 149 del Codice delle Assicurazioni in vigore dal 1° Febbraio 2007.
Adesso, pertanto, il proprietario di un veicolo con solo danni a cose e/o lesioni micropermanenti potrà scegliere se fare causa alla propria assicurazione ovvero a quella del responsabile; anche il terzo trasportato avrà la possibilità di chiedere il risarcimento alla Compagnia che assicura il veicolo sul quale era trasportato, ovvero agire nei confronti dell'assicurazione dell'altro automezzo. La sentenza della Corte ha stravolto i piani delle Assicurazioni che contavano, con il risarcimento diretto, di abbassare i costi dei sinistri e, quindi, guadagnare un po' di più (al fatto che questa procedura avrebbe consentito di abbassare il costo delle polizze non ci crede più nessuno). Tale risparmio doveva derivare da una geniale innovazione in ambito assicurativo: eliminare gli avvocati dalle trattative stragiudiziali, imponendo all'assicurato, se proprio voleva, di pagarselo di tasca propria. Non solo, l'assenza di una assistenza tecnica di fiducia a fianco dei danneggiati ha consentito ai liquidatori di offrire risarcimenti inferiori al dovuto: non molto più bassi, ma quel tanto che basta ad indurre l'assicurato a ritenere che non vale la pena fare causa per la differenza. Moltiplicate questa "piccola differenza" per centinaia di migliaia di sinistri e avrete il saldo di quanto frutta alle assicurazioni il "risarcimento diretto". Sembrerebbe, quindi, che la Corte Costituzionale abbia ripristinato la piena tutela del danneggiato, autorizzandolo ad agire contro la Compagnia del responsabile la quale, oltre al risarcimento, deve anche rimborsargli le spese sostenute per farsi assistere da un legale. Ma le cose non stanno proprio così: c'è una verità nascosta che le Assicurazioni si guardano bene dal rivelare. In realtà la procedura di "risarcimento diretto" sarebbe molto favorevole per il proprietario incolpevole del veicolo rimasto danneggiato nel sinistro e per il trasportato, poichè li esonera dal dover dimostrare, come nella procedura normale, la colpa di un altro: basta dimostrare di aver avuto un incidente e si ha diritto al risarcimento. Il problema sta, come suol dirsi, "nel manico": chi vi deve risarice, infatti, ha interesse a liquidare, se proprio deve, la minor possibile ed ha la preparazione tecnica per convincervi che la somma offerta è il massimo che potrete mai ottenere. Per ovviare ad un tale incredibile squilibrio esiste una norma, l'art. 9 del D.P.R. n. 254/2006, che testualmente recita: "Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati 1. L'impresa, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l'eventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all'allegato A". In sostanza nella procedura di risarcimento diretto il vostro assicuratore si deve comportare come se fosse il vostro avvocato e se sbaglia vi compete un ulteriore risarcimento a titolo di responsabilità contrattuale. Quindi, qualora doveste avvalervi della procedura di risarcimento diretto, prima di tutto rivelate al vostro assicuratore l'esistenza di questa verità nascosta.
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